Taglio rami ed alberi aree private interferenti con la sede ferroviaria

Pubblicata l'ordinanza per taglio rami ed alberi aree private interferenti con la sede ferroviaria

Data:

16 mag 2025

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Descrizione

IL SINDACO

VISTO il T.U. del 18 agosto 2000, n. 267 delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e ritenuta la propria competenza;

 

VISTA la nota della RFI – Rete Ferroviaria Italiana, pervenuta al protocollo di questo Ente in data 05/05/2025 con prot. n. 4594, con la quale si chiede al Comune di Paratico l’adozione di “Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente per taglio rami ed alberi in proprietà privata interferenti con la sede ferroviaria ai sensi e nel rispetto del DPR 753/80, artt. 52 e 55”;

 

VISTI gli artt. 52 e 55 del D.P.R. n. 753/80 che prevedono che lungo i tracciati della ferrovia è vietato far crescere piante o siepi che possano interferire con la sede ferroviaria e che i terreni adiacenti destinati a bosco non possono distare meno di 50 metri dalla rotaia più vicina;

 

CONSIDERATO che il periodo estivo è caratterizzato da fenomeni meteorologici improvvisi, imprevisti e anche di notevole entità, con possibili conseguenti abbattimenti di alberi e/o ramaglie e ritenuto pertanto necessario e urgente impartire precise direttive in merito al “Taglio alberi e rami dentro le fasce di rispetto nei pressi delle sedi delle linee ferroviarie”;

 

POSTO che la richiesta è motivata in considerazione dei gravi effetti che la caduta di vegetazione presente su aree non R.F.I. adiacenti le linee ferroviarie, può avere sul servizio ferroviario in occasione di eccezionali fenomeni meteorologici;

 

RAVVISATA la necessità di richiamare l’attenzione dei Proprietari affinché provvedano in termini di urgenza, al taglio di rami ed alberi che possano, in caso di caduta, interferire con la sede ferroviaria creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico servizio;

 

CONSIDERATO che i proprietari di piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) che insistono su proprietà private e/o fondi confinanti con le sedi dei tracciati della ferrovia sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi delle situazioni di pericolo descritte in premessa;

 

DEDOTTA l’impossibilità di procedere a singole notifiche del presente atto sia per il rilevante numero di destinatari sia per la difficoltà di identificarli correttamente, per cui si procede ai sensi dell’art 150 del Codice di Procedura Civile;

 

DATO ATTO che tali interventi sono urgenti ed indifferibili e che rivestono carattere di pubblica utilità ed incolumità, per i motivi sopra esposti;

 

VISTI

-     L’art. 54 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000;

  • Il D.M. 5 Agosto 2008
  • gli artt. 52 e 55 del D.P.R 753/80
  • L’art. 892, 894, 895, 896 del Codice Civile;
  • Il Regolamento comunale di Polizia Urbana

 

per le motivazioni indicate in premessa e che nel presente dispositivo si intendono interamente riportate per costituirne parte integrante e sostanziale

 

ORDINA

 

a tutti i proprietari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di aree o di fondi rustici, aree di pertinenza a fabbricati e di altra destinazione d’uso, confinanti con i tracciati della sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Paratico, ciascuno per la particella catastale di propria competenza e nel rispetto di eventuali vincoli paesaggistici o ambientali esistenti, di:

 

  • provvedere immediatamente al controllo delle aree di competenza e al taglio di rami ed alberi che possano visivamente, in caso di caduta, costituire pericolo immediato per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario;

 

  • entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio della presente Ordinanza, provvedere alla messa in sicurezza delle aree di competenza;
  • entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio della presente Ordinanza, verificare il rispetto delle distanze prescritte dagli artt. 52 e 55 del D.P.R. n. 753/80 per le piante e le siepi e per i terreni destinati a bosco, e provvedere agli interventi di abbattimento/taglio necessari;
  • mantenere costantemente nel tempo le distanze di sicurezza dalla sede ferroviaria delle alberature e di quanto altro indicato agli artt. 52 e 55 del D.P.R. n. 753/80.

AVVERTE

  • che il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli art. 3, quarto comma, e art. 5, terzo comma della legge 7 agosto 1990 n. 241, è il Sindaco pro tempore Carlo Tengattini;
  • che Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.A, in qualità di Ente proprietario delle ferrovie, è incaricata di vigilare e segnalare tempestivamente a questa Amministrazione o alle Forze dell’Ordine presenti sul territorio eventuali situazioni di pericolo derivanti dal mancato adempimento dei proprietari frontisti di cui alla presente Ordinanza;
  • che in caso di inottemperanza alla presente Ordinanza verranno applicate le sanzioni amministrative previste dal D.P.R. n. 753/80, e si provvederà ad inoltrare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.

DEMANDA

 

ai competenti organi di vigilanza e alle forze dell’ordine l’effettuazione dei controlli per la verifica del rispetto delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, la cui violazione prevede l’applicazione delle sanzioni ivi previste, salve quelle previste per legge;

 

 

DISPONE

 

che la presente Ordinanza venga:

  • pubblicata all’Albo pretorio informatico dell’Ente e sul sito web del Comune;
  • divulgata mediante affissione di manifesti e la pubblicazione sulle pagine social e sul sito web del Comune in modo da assicurarne la più ampia conoscenza a tutti gli interessati;

 

per quanto di Loro competenza, e venga inoltre

 

  • trasmessa a RFI – Rete Ferroviaria Italiana- Direzione Territoriale Produzione Milano – Unità Territoriale Milano Linee Nord;
  • trasmessa alla Prefettura di Brescia;
  • trasmessa alla Stazione dei Carabinieri di Capriolo;
  • trasmessa al Comando di Polizia Locale;
  • trasmessa al Responsabile dell’Area Tecnica LL.PP. e urbanistica;
  • trasmessa alla Questura di Brescia;
  • trasmessa alla Distaccamento Vigili del Fuoco Volontari di Palazzolo sull'Oglio (BS);

 

COMUNICA

 

che contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, ricorso al T.A.R. della Lombardia (Legge 6 Dicembre 1971 n. 1034), oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1119).

Allegati

A cura di

Ufficio Polizia Locale

Municipio di Paratico, 2, Via dell'Assunta, Paratico, Brescia, Lombardia, 25030, Italia

Telefono: 035924311 int. 2
Email: polizia.locale@comune.paratico.bs.it
PEC: segreteria@pec.comune.paratico.bs.it

Sindaco

Municipio di Paratico, 2, Via dell'Assunta, Paratico, Brescia, Lombardia, 25030, Italia

Telefono: 035924311
Email: sindaco@comune.paratico.bs.it
Sindaco

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